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NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Documento approvato il 31.1.2001 ed aggiornato con delibera
317 del 6.10.04
INDICE
PREFAZIONE
PREAMBOLO
SEZIONE A PRINCIPI GENERALI
1 Natura delle norme deontologiche
2 Ambito di applicazione
3 Indipendenza e obiettività
4 Integrità
5 Riservatezza
6 Aggiornamento professionale
7 Comportamento del collega italiano allestero e del
collega estero in Italia
8 Rapporti con altri professionisti
9 Assicurazione rischi professionali
SEZIONE B RAPPORTI ESTERNI
Cap. 1 Rapporti con i colleghi
10 Cooperazione tra consulenti
11 Subentro ad un collega
12 Assistenza allo stesso cliente
13 Assistenza a clienti aventi interessi diversi
14 Corrispondenza tra consulenti
15 Rapporti con la controparte
Cap. 2 Rapporti con clienti
16 Accettazione dellincarico
17 Esecuzione dellincarico
18 Cessazione dellincarico
19 Fondi dei clienti
20 Tariffa professionale e qualità della prestazione
Cap. 3 Rapporti con enti istituzionali di categoria
21 Elettorato attivo
22 Elettorato passivo
23 Incarichi istituzionali
24 Rapporti con gli Ordini locali e il Consiglio Nazionale
25 Rapporti con la Cassa Nazionale di Previdenza
Cap. 4 Altri rapporti
26 Rapporti con i pubblici uffici
27 Rapporti con la stampa
28 Rapporti con altre professioni
Cap. 5 Concorrenza
29 Utilizzo di cariche pubbliche
30 Esercizio abusivo dellattività professionale
31 Divieto di intermediazione
32 Informazione e pubblicità informativa
SEZIONE C RAPPORTI INTERNI
Cap.1 Rapporti con collaboratori e dipendenti
33 Rapporti con i collaboratori e dipendenti
34 Remunerazione dei dipendenti
35 Rispetto della riservatezza
36 Collaboratori di altri titolari
Cap.2 Rapporti con i praticanti
37 Doveri del professionista
38 Obblighi del praticante
39 Trattamento economico e durata del praticantato
Cap.3 Disposizioni transitorie
40 Entrata in vigore
PREAMBOLO
Lesercizio della professione di dottore commercialista
è attività di scienza e di
pubblica utilità.
Il titolo di dottore commercialista deve essere indicato
per intero.
La fiducia è alla base dei rapporti professionali
del dottore commercialista.
Il dottore commercialista deve comportarsi con buona fede,
correttezza, lealtà e
sincerità.
SEZIONE A PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Natura delle norme deontologiche
Il presente codice ha natura di regolamento interno allOrdine
professionale dei
Dottori commercialisti riconosciuto come ordinamento autonomo
capace di
esercitare poteri normativi nei confronti dei consigli degli
ordini periferici. Sono
regole di condotta caratterizzate da un contenuto etico
sociale con valore
precettivo. Il dottore commercialista è tenuto ad
osservarle nello svolgimento
dellattività professionale.
Articolo 2 Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti i Dottori commercialisti
nella loro
attività, nei rapporti fra di loro e nei rapporti
con terzi. Le norme sono applicabili
anche ai praticanti.
Articolo 3 Indipendenza e obiettività
Il dottore commercialista non può, in alcun caso,
rinunciare alla sua libertà e
indipendenza professionale.
Il dottore commercialista affida la sua reputazione alla
propria coscienza,
obiettività, competenza ed etica professionale, con
affrancazione da asservimenti
materiali, morali, politici ed ideologici, respingendo ogni
influenza esterna.
Non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità,
ideologia politica, sesso e
classe sociale.
Il dottore commercialista non deve incoraggiare azioni
infondate ed una inconsulta
litigiosità.
Deve favorire, per quanto possibile, soluzioni equilibrate
e transazioni amichevoli.
Articolo 4 Integrità
Il comportamento del dottore commercialista deve essere
consono alla dignità ed
al decoro della professione anche al di fuori dellesercizio
professionale.
Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare
discredito al prestigio
della professione ed allOrdine cui appartiene.
Il dottore commercialista deve adempiere regolarmente alle
obbligazioni assunte
nei confronti di terzi, per non compromettere la fiducia
degli stessi nei confronti di
chi esercita la professione.
Articolo 5 Riservatezza
Il dottore commercialista, oltre a rispettare il segreto
professionale, osserva un
atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese
nellesercizio della
professione od in via incidentale, anche se queste riguardano
la sfera personale del
cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari
ed economici.
Articolo 6 Aggiornamento professionale
Il dottore commercialista ha lobbligo del continuo
aggiornamento professionale.
Il dottore commercialista ha altresì lobbligo
della formazione professionale
continua secondo la disciplina del relativo regolamento.
Articolo 7 - Comportamento del collega italiano allestero
e del collega estero
in Italia
Nellesercizio di attività professionali allestero
il dottore commercialista è tenuto
al rispetto delle norme deontologiche proprie nonché
di quelle applicabili
allattività professionale svolta allestero,
se ed in quanto esistenti.
Così il professionista straniero che eserciti legittimamente
attività proprie del
dottore commercialista in Italia dovrà rispettare
le norme deontologiche italiane.
Articolo 8 Rapporti con altri professionisti
Il dottore commercialista che esercita la professione insieme
ad altri professionisti,
o che si avvale di esperti, non necessariamente iscritti
ad albi professionali, per
lesercizio di un incarico, deve accertarsi che questi
adottino comportamenti
compatibili con le norme deontologiche contenute nel presente
codice.
Articolo 9 Assicurazione rischi professionali
Il dottore commercialista deve porsi in condizione di poter
risarcire gli eventuali
danni causati nellesercizio della professione anche
mediante unadeguata
copertura assicurativa.
SEZIONE B RAPPORTI ESTERNI
Cap. 1 Rapporti con i colleghi
Articolo 10 Cooperazione tra i colleghi
Il dottore commercialista deve comportarsi con i colleghi
con correttezza,
considerazione, cortesia e cordialità. Costituiscono
manifestazioni di cortesia e di
considerazione la puntualità, la tempestività
e la sollecitudine nei rapporti con i
colleghi.
Il dottore commercialista non può usare espressioni
sconvenienti ed offensive
nello svolgimento dellattività professionale,
nemmeno per ritorsione nei confronti
di comportamento scorretto di colleghi o di terzi.
Il giovane dottore commercialista deve trattare con riguardo
il collega anziano, il
quale, con suggerimenti e consigli, gli è di guida
e di esempio nellesercizio della
professione.
Il dottore commercialista deve astenersi dallesprimere
giudizi o dallavviare
azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi,
senza fondato motivo.
Il dottore commercialista non può mettersi direttamente
in contatto con una parte
che egli sappia essere assistita da un altro collega, senza
il consenso di
questultimo.
Il presente articolo si applica anche con riferimento ai
rapporti tra colleghi
allinterno di uno studio associato, ed ai rapporti
tra colleghi che risolvono il
contratto o laccordo di associazione professionale
tra loro esistente.
Articolo 11 Subentro ad un collega
Il dottore commercialista, chiamato a sostituire un collega
nello svolgimento di un
incarico professionale, deve osservare procedure e formalità
corrette e comportarsi
con lealtà.
Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza
maggiore o altre gravi
ragioni, il dottore commercialista deve rispettare le seguenti
disposizioni.
Prima di accettare lincarico, il dottore commercialista
deve:
a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega
della richiesta di sostituzione;
b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal
cliente per sottrarsi al rispetto
della legge, alla corretta esecuzione dellincarico
imposta dal precedente collega o
al riconoscimento delle sue legittime competenze professionali;
c) invitare il cliente a pagare le competenze dovute al
precedente collega, salvo,
che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.
Il dottore commercialista che venga sostituito da altro
collega deve prestare al
subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché
il subentro avvenga senza
pregiudizio per il cliente.
Il dottore commercialista deve declinare lincarico
se il cliente vieta al collega che
lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni
necessarie per la corretta
esecuzione del mandato.
In caso di decesso di un collega, il dottore commercialista,
chiamato a sostituirlo
nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del
Consiglio dellOrdine di
appartenenza, ha lobbligo di accettare lincarico,
salvo giustificato impedimento.
Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo
riguardo agli interessi
degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega
deceduto.
In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e
continuate dal successore, la
liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due dottori
commercialisti
avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse
economico, previo parere
del Consiglio dellOrdine.
In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento
di un dottore
commercialista, il collega chiamato a sostituirlo cura la
gestione dello studio del
sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera
a conservarne le
caratteristiche.
Il sostituto non può accettare incarichi da clienti
del collega sostituito prima che
sia decorso un ragionevole periodo di tempo dalla conclusione
della sostituzione,
salvo il caso di cessazione dellattività del
collega sostituito.
Al presente articolo si applica lultimo comma dellarticolo
precedente.
Articolo 12 Assistenza allo stesso cliente
Se il cliente chiede al dottore commercialista di prestare
la propria opera per un
incarico già affidato ad altro collega, dichiarando
di voler essere assistito da
entrambi, il nuovo interpellato non può accettare
lincarico se non gli consta il
consenso del collega.
I dottori commercialisti che assistono uno stesso cliente
devono stabilire tra loro
rapporti di cordiale collaborazione nellambito dei
rispettivi compiti. Essi devono
tenersi reciprocamente informati sullattività
svolta e da svolgere e a tal fine si
consultano per definire il comune comportamento.
Il dottore commercialista, constatate nel comportamento
del collega
manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta,
informa
immediatamente il Consiglio dellOrdine.
Nello svolgimento del comune incarico ogni dottore commercialista
deve evitare,
di regola, di stabilire contatti diretti con il cliente
senza preventiva intesa con i
colleghi. Deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o
comportamenti tendenti ad
attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.
Il dottore commercialista che assista, con mandato limitato
ad una sola pratica, un
cliente indirizzatogli da un collega, deve cessare il rapporto
professionale con il
cliente dopo aver esaurito lincarico.
Articolo 13 Assistenza a clienti aventi interessi
diversi
Il dottore commercialista deve comportarsi, nei confronti
del collega di
controparte, secondo i principi e le regole generali di
colleganza, curando, con
particolare attenzione, che non abbiano a crearsi motivi
di contrasto personale.
Il dottore commercialista, non esprime apprezzamenti o
giudizi critici sulloperato
del collega, ed usa la massima moderazione quando insorgono
contrasti di
opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della
pratica.
Si applica il disposto del terzo comma dellarticolo
12.
Articolo 14 Corrispondenza tra colleghi
Il dottore commercialista non può divulgare scritti
o informazioni riservate,
ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri
professionisti.
Non può essere divulgata o registrata una conversazione,
senza il consenso del
collega o, se si tratta di conferenze, senza il consenso
di tutti i partecipanti. In caso
di comunicazioni a distanza deve essere resa nota agli interlocutori
leventuale
partecipazione di terzi.
Articolo 15 Rapporti con la controparte
La tutela dei giusti interessi del cliente non può
mai condurre a comportamenti che
non siano improntati a correttezza e lealtà.
Il dottore commercialista, in particolare, non trae profitto
dalleventuale
impedimento del collega di controparte; né si giova
di informazioni confidenziali
o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia
fornito.
Egli si astiene inoltre, dal trattare direttamente con
la parte avversa, se non in
presenza o con il consenso del collega.
Cap. 2 Rapporti con i clienti
Articolo 16 Accettazione dellincarico
Il dottore commercialista deve far conoscere tempestivamente
al cliente la sua
decisione di accettare o meno lincarico.
Il dottore commercialista deve adoperarsi, quando è
possibile, affinché il mandato
sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti,
anche allo scopo di
definire lambito delle proprie responsabilità.
È comunque opportuno che il dottore commercialista,
il quale abbia ricevuto un
mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente.
Il dottore commercialista che accetta un incarico deve
assicurare la richiesta
specifica competenza ed anche unadeguata organizzazione
dello studio.
Articolo 17 Esecuzione dellincarico
Il dottore commercialista deve usare la diligenza e la
perizia richieste dalle norme
che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo
in cui esso è svolto.
Il dottore commercialista deve, tempestivamente, illustrare
al cliente, con
semplicità e chiarezza gli elementi essenziali e
gli eventuali rischi connessi alla
pratica affidatagli.
Egli deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare
tempestivamente il cliente
sugli avvenimenti essenziali.
Il dottore commercialista deve anteporre gli interessi
del cliente a quelli personali.
Lapplicazione di tale principio non può, in
alcun caso, incidere sulla dignità e sul
decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.
Il dottore commercialista non deve esorbitare, salvo i
casi di urgente necessità, dai
limiti dellincarico conferitogli. Egli deve, tuttavia,
con prudenza assumere le
iniziative e svolgere tutte le attività confacenti
con lo scopo concordato con il
cliente.
Il dottore commercialista non deve assumere interessi personali
o cointeressenze
di natura economico professionale.
Articolo 18 Cessazione dellincarico
Il dottore commercialista non deve proseguire lincarico
qualora sopravvengano
circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà
di giudizio ovvero
condizionare il suo operato.
Il dottore commercialista non deve proseguire lincarico
se la condotta o le
richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono
il corretto svolgimento.
Il dottore commercialista che non sia in grado di proseguire
lincarico con
specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla
natura e difficoltà della
pratica, deve informare il cliente e chiedere, a secondo
dei casi, di essere sostituito
o affiancato da altro professionista.
Nel caso di cessazione dellincarico il dottore commercialista
deve avvertire il
cliente tempestivamente, soprattutto se lincarico
deve essere proseguito da altro
professionista.
Il dottore commercialista è tenuto alla rigorosa
osservanza degli articoli. 2235 e
2237 del codice civile e dellArticolo 49 dellOrdinamento
professionale
Articolo 19 Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
Il dottore commercialista non deve impegnarsi patrimonialmente
o fornire
garanzie al cliente o per conto di questi.
Il dottore commercialista che detiene somme del cliente
o per conto di esso deve
operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore,
i principi della buona
amministrazione e della corretta contabilità.
Articolo 20 Tariffa professionale e qualità
della prestazione
La tariffa professionale e le altre norme in materia di
compensi sono garanzia
della qualità della prestazione che deve essere comunque
mantenuta anche in caso
di deroga ai minimi tariffari.
Cap. 3 Rapporti con gli enti istituzionali di
categoria
Articolo 21 Elettorato attivo
Il dottore commercialista partecipa,di regola, alle assemblee
elettive così come
alle altre assemblee istituzionali.
Ciascun iscritto potrà svolgere attività
di promozione elettorale nei confronti di
candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie
relative alle loro
attività, non solo professionali. Potrà indicare
le differenze tra il programma di un
candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per
la medesima carica.
Nellesprimere critiche o proposte inerenti alla carica
liscritto dovrà comunque
astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti dei
candidati.
Articolo 22 Elettorato passivo
Il dottore commercialista che si candida per una carica
istituzionale elettiva può
informarne i colleghi anche diffondendo programmi e notizie
riguardanti la sua
attività non soltanto professionale, purché
nei limiti consentiti dalle norme di
deontologia. Potrà indicare le differenze tra il
proprio programma e quelli di altri
colleghi che si candidino per la medesima carica. Nellesprimere
critiche o
proposte inerenti alla carica dovrà comunque astenersi
da considerazioni
irriguardose nei confronti di altri candidati.
Articolo 23 - Incarichi istituzionali
Il dottore commercialista che ricopre incarichi istituzionali
in base all'ordinamento
professionale a livello locale o nazionale:
- opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera
categoria per la
valorizzazione della professione, nell'interesse del pubblico
e degli iscritti
tutelando la pari dignità e pari opportunità
a ciascun iscritto;
- promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni
e associazioni
professionali, allo scopo di favorire la formazione, la
specializzazione
degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali;
- favorisce, nel rispetto nelle norme dell'ordinamento
levoluzione e lo
sviluppo del senso di identità e di appartenenza
alla categoria;
- si astiene dall'accettare incarichi professionali nel
caso in cui venga
richiesta all'ordine l'indicazione di singoli nominativi
per lo svolgimento
degli stessi;
- promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti
alla vita
dellordine, anche al fine di assicurare il ricambio
negli organi di governo
della professione, locali e nazionali, per i quali è
raccomandato un
adeguato rinnovamento.
Il dottore commercialista che ricopre incarichi di rappresentanza
della categoria
professionale, è opportuno che si astenga dallesercizio
di tale funzione per il periodo
in cui intenda partecipare a competizioni elettorali che
comportino particolare
visibilità.
Articolo 24 Rapporti con gli Ordini locali e
il Consiglio Nazionale
Fatto salvo il diritto di critica ciascun iscritto deve
comportarsi, nei confronti degli
organismi della professione, con rispetto e considerazione.
Dovrà rendersi
disponibile nei limiti delle sue possibilità per
eventuali richieste di collaborazione
e partecipare attivamente alla vita dellOrdine.
Articolo 25 Rapporti con la Cassa Nazionale di
previdenza
Il dottore commercialista deve partecipare nei limiti del
possibile alle elezioni dei
delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza e deve corrispondere
regolarmente e
tempestivamente i contributi dovuti.
Cap. 4 Altri rapporti
Articolo 26 Rapporti con i pubblici uffici
Nei rapporti con i magistrati, i membri delle commissioni
tributarie e i funzionari
della pubblica amministrazione il dottore commercialista
si comporta con rispetto
delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in
contrasto con la propria
dignità professionale.
Il dottore commercialista che sia in rapporti di parentela
o amicizia o familiarità
con i soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare
né sottolineare né vantare
tale circostanza al fine di avvantaggiare lesercizio
della sua attività professionale.
Articolo 27 Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione
il dottore
commercialista, specie in occasione di interventi professionali
in casi di grande
risonanza, deve usare cautela per rispetto allobbligo
di riservatezza nei confronti
del cliente e allosservanza delle disposizioni dellArticolo
33.
Articolo 28 - Rapporti con altre professioni
Il dottore commercialista, qualora nellesercizio
della professione abbia rapporti
con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi
al principio del reciproco
rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.
Cap. 5 Concorrenza
Articolo 29 Utilizzo di cariche pubbliche
Il dottore commercialista non deve avvalersi di cariche
politiche o pubbliche in
modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto
di esse, egli possa
conseguire vantaggi professionali per sé od altri.
Articolo 30 Esercizio abusivo dellattività
professionale
È vietato al dottore commercialista favorire lesercizio
abusivo della professione.
Articolo 31 Divieto di intermediazione
E vietata lintermediazione che possa pregiudicare
lindipendenza e lobiettività.
Articolo 32 Informazione e pubblicità
informativa
E consentita linformazione a terzi - anche
tramite stampa, reti telematiche e
mezzi simili - sulla struttura dello studio e sulla sua
composizione, sullattività
professionale che viene svolta, su particolari rami di attività,
su colleghi che
abbiano in precedenza fatto parte dello studio anche
inserendone il nome nella
denominazione dello stesso dopo aver ottenuto il
consenso di questi, se ha
cessato lattività professionale, o degli eredi.
Non possono essere evidenziati
propri risultati professionali o citati nominativi di clienti.
Non possono essere usati
titoli accademici o professionali non riferiti alle attività
oggetto della professione.
Sono consentite lorganizzazione e la partecipazione
a seminari e convegni,
nonché la pubblicazione di scritti e la partecipazione
a rubriche su materie
professionali.
La comunicazione di informazioni tecniche può essere
liberamente attuata nei
riguardi della propria clientela e di terzi che ne facciano
richiesta.
Le attività di cui sopra e lutilizzo dei mezzi
di diffusione devono ispirarsi alla
estrema moderazione, buon gusto e rispetto della dignità
e del decoro della
professione, non devono essere equivoci o fuorvianti, ingannevoli
o elogiativi.
Non sono consentite forme di pubblicità comparativa,
né forme di pubblicità
diverse da quelle descritte nei commi precedenti.
E fatto obbligo di comunicare allordine di
appartenenza linizio di qualsiasi
attività informativa per via telematica finalizzata
ad una diffusione dellimmagine
o dei servizi dello studio professionale nei confronti del
pubblico.
In caso di dubbi sullapplicazione del presente articolo
è raccomandata la
preventiva consultazione dellapposita Commissione
consultiva che gli Ordini
avranno cura di costituire.
SEZIONE C RAPPORTI INTERNI
Cap. 1 Rapporti con collaboratori e dipendenti
Articolo 33 Rapporti con collaboratori e dipendenti
I rapporti con i collaboratori devono essere improntati
al reciproco rispetto e
coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento
dellattività
professionale.
In particolare il dottore commercialista deve evitare di
fruire della collaborazione
di terzi che esercitano abusivamente la professione e non
deve distogliere con
mezzi sleali i collaboratori altrui.
Articolo 34 Remunerazione dei dipendenti
Nei rapporti con i dipendenti il dottore commercialista
è tenuto a rispettare le
norme dei contratti collettivi per gli studi professionali
sia per quanto attiene alla
retribuzione sia per quanto attiene alle qualifiche previste.
Articolo 35 Rispetto della riservatezza
Il dottore commercialista deve vigilare che i collaboratori
e i dipendenti siano a
conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della
riservatezza professionale,
che anchessi sono tenuti ad osservare.
Articolo 36 Collaboratori di altri titolari
Nellipotesi di collaborazione con soggetti provenienti
da altri studi il dottore
commercialista deve attenersi a principi di lealtà
e correttezza con i colleghi
titolari di tali altri studi.
Cap. 2 Rapporti con i praticanti
Articolo 37 Doveri del professionista
Il dottore commercialista ha il dovere di favorire lo sviluppo
della professione
accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative,
chi chieda, direttamente o
attraverso lordine locale, di poter svolgere il tirocinio
professionale, ovvero
adoperandosi perché tale possibilità si realizzi
presso altri colleghi.
Il dottore commercialista deve consentire a chi svolge
il tirocinio presso il suo
studio lapprendimento delletica, oltreché
della tecnica e della pratica
professionale riferita ai campi di attività dello
studio anche, in quanto possibile,
ammettendolo come uditore nella trattazione delle pratiche
con il cliente e i terzi.
Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio
professionale solo compiti
meramente esecutivi.
Il dottore commercialista deve gestire i rapporti con chi
svolge il tirocinio presso il
suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti,
ai ruoli, alle
somme attribuite di cui al successivo articolo 39 ed in
genere a tutte le
condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante
e dopo lo svolgimento
del tirocinio. E opportuno che il rapporto sia disciplinato
per iscritto.
Il dottore commercialista deve consegnare al praticante
allinizio del periodo di
tirocinio una copia del codice deontologico pubblicato dal
Consiglio Nazionale.
Il dottore commercialista deve vigilare che il praticante
sia a conoscenza e rispetti
gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale,
che anchesso è tenuto
ad osservare.
Articolo 38 Obblighi del praticante
Il praticante deve astenersi, con il massimo scrupolo,
dal tentativo di acquisire
clienti per il futuro attingendoli dalla clientela dello
studio presso il quale svolge il
tirocinio. Al termine del tirocinio non potrà appropriarsi
di procedure e
modulistica propria dello studio, né potrà,
per un ragionevole periodo di tempo
successivo alla cessazione del rapporto di tirocinio, accettare
incarichi da clienti
conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso,
senza lesplicito consenso
del titolare.
Il praticante non potrà usare carta da lettere o
biglietti da visita intestati dai quali
risulti come collaboratore dello studio presso il quale
svolge il tirocinio senza
lesplicito consenso del titolare.
Il praticante è tenuto a rispettare tutte le regole
deontologiche proprie del dottore
commercialista.
Articolo 39 Trattamento economico e durata del praticantato
Il rapporto di praticantato - considerato come periodo
di apprendimento è per
sua natura gratuito. Tuttavia, il dottore commercialista
non mancherà di
attribuire al praticante somme, a titolo di borsa di studio,
per favorire ed incentivare
l'impegno e l'assiduità dell'attività svolta.
Il praticantato finalizzato al sostenimento dellEsame
di Stato non dovrebbe
protrarsi oltre il periodo mediamente necessario in relazione
alle previsioni di
legge e ai tempi tecnici inerenti il calendario della sessione
desame.
Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo
comportare una
diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla
libera determinazione delle
parti, così come ogni rapporto di collaborazione
con praticanti che abbiano già
sostenuto lEsame di Stato con esito favorevole.
Cap. 3 Disposizioni transitorie
Articolo 40 Entrata in vigore
Le norme di deontologia professionale che precedono entrano
in vigore nel
novantesimo giorno successivo alla data della delibera di
adozione del presente
testo del codice da parte del Consiglio Nazionale Dottori
commercialisti. Le
norme deontologiche precedentemente approvate, con delibera
del 10 febbraio
1987, sono abrogate a partire dalla stessa data.
Le norme di cui al presente codice estendono la propria
efficacia anche ai fatti
deontologicamente sanzionabili commessi prima della loro
entrata in vigore se
lapplicazione delle stesse risulta essere più
favorevole al trasgressore semprechè
la pena disciplinare non sia stata irrogata con provvedimento
irrevocabile del
Consiglio Nazionale.
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